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Rododentro

06/02/2013

Equo compenso

Il 18 gennaio di quest’anno è entrata in vigore la legge sull’equo compenso nel settore giornalistico, a conclusione di un lungo e faticoso iter parlamentare. La legge rappresenta indubbiamente un importante passo avanti nella difesa dei diritti dei giornalisti. E’ noto che da tempo la geografia della professione ha subito una modifica radicale che si va sempre di più accentuando. Sino a qualche decennio fa quella giornalistica era quasi integralmente una professione che si svolgeva in regime di lavoro subordinato e, di conseguenza, con tutti i diritti e la tutele previste dalla contrattazione collettiva. Nel corso degli anni si sono andate parallelamente sviluppando forme di lavoro autonomo, che hanno assunto, anche grazie ad una legislazione confusa e contraddittoria, spazi sempre maggiori. Oggi la maggioranza dei giornalisti che lavorano nelle e per le aziende editoriali è costituita da giornalisti con rapporti di lavoro autonomo sotto varie forme, dalle collaborazioni coordinate e continuative, alle partite iva, alle cessioni di diritto d’autore, una forma quest’ultima, a mio avviso, del tutto illegale. Il lavoro autonomo nella nostra legislazione ha diritti molto scarsi e nessuna tutela contrattuale. E’ questo il motivo che spinge gli editori a utilizzarlo sempre più, ma è anche questo il motivo che ha indotto il legislatore a intervenire sulla materia.


Tutto ciò premesso, sarebbe illusorio considerare questa legge una panacea capace di risolvere da sola il problema. Intanto, credo debba essere sottolineato il risultato più rilevante nella legge, l’aver, cioè, stabilito che l’articolo 36 della Costituzione, il quale prevede che ogni lavoratore debba aver diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, si applica anche ai giornalisti lavoratori autonomi. Non è una affermazione di poco conto, se si tiene presente l’orientamento conforme della Magistratura del lavoro, la quale sino ad oggi aveva sostenuto l’inapplicabilità dell’articolo 36 della Costituzione ai lavoratori autonomi. Da questo punto di vista il risultato della legge sull’equo compenso giornalistico può ritenersi veramente rivoluzionario, perché costringerà la Magistratura del lavoro a rivedere completamente la sua impostazione e ad applicare anche al lavoro autonomo una fondamentale tutela costituzionale.


Detto questo, però, non possiamo non rilevare tutti i limiti e gli interrogativi che il testo legislativo pone. Intanto è evidente che si tratta di una legge speciale e che, di conseguenza, ai sensi dell’articolo 14 delle preleggi, non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati. Nello specifico, la legge prevede la costituzione di una commissione che dovrà definire l’equo compenso, ma aggiunge, che la commissione dura in carica 3 anni e che alla scadenza del triennio cessa dalle proprie funzioni. Quindi, è una legge con un ben individuato termine di scadenza oltre il quale non si potrà andare.


Ma come verrà definito l’equo compenso? Lo deciderà una commissione, anche dopo aver valutato le prassi retributive in atto. La commissione, presieduta dal Sottosegretario all’Editoria, secondo la norma di legge, è costituita oltre che dai rappresentanti del Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico, dell’Ordine dei Giornalisti e dell’Istituto di Previdenza (Inpgi), da un rappresentante “delle organizzazioni sindacali dei giornalisti” più rappresentative e da un rappresentante “delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” più rappresentative. E’ evidente che, per quanto riguarda i giornalisti, l’organizzazione sindacale più rappresentativa è la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, sindacato unico e unitario dei giornalisti italiani sin dal 1908. Più complicata sarà, invece, l’individuazione dell’organizzazione datoriale che dovrà designare il proprio rappresentante. Certamente la Fieg, la Federazione degli Editori di Giornali, è la più rappresentativa, ma un ordine del giorno della Commissione Cultura della Camera ha sottolineato come il settore editoriale abbia al suo interno significative differenzazioni e pluralità, che devono trovare adeguato rilievo e rappresentatività. Alla luce di questa considerazione la Commissione Cultura della Camera ha chiesto che la rappresentanza degli editori sia designata di comune accordo tra tutte le organizzazioni rappresentative, assicurando anche la rotazione dell’incarico. Ciò significa, non solo che i tempi per la designazione del rappresentante degli editori non saranno molto brevi, ma anche che si porranno questioni non facilmente risolvibili di rappresentanza di interessi.


Un altro aspetto che deve essere sottolineato riguarda la platea e l’ambito di applicazione della legge. La platea è costituita dai giornalisti iscritti all’albo, ai sensi dell’articolo 27 della legge istitutiva, e cioè professionisti e pubblicisti. Sarebbero, di conseguenza, esclusi i praticanti giornalisti, nonché tutti i cittadini non iscritti all’albo. L’equo compenso, inoltre, si applicherà ai giornalisti con rapporto di lavoro autonomo che lavorano nei quotidiani e nei periodici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive. Sono, perciò, esclusi, sempre con riferimento all’articolo 14 delle preleggi, che non consentono un’interpretazione estensiva, i giornalisti autonomi che lavorano negli uffici stampa di enti pubblici e strutture private, nonché quanti prestano la loro opera in siti online, non registrati come testate giornalistiche.


Sempre l’articolo 2 della legge prevede che la commissione è tenuta a definire l’equo compenso “in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato”. Poiché la prestazione dei lavoratori autonomi non prevede vincoli di orario, è di tutta evidenza che l’unico riferimento contrattuale potrà essere soltanto quello previsto dall’articolo 2 del Cnlg per i collaboratori fissi che, come è noto, stabilisce un compenso rapportato al numero di collaborazioni mensili (2, 4 o 8).


Ancora un punto interrogativo. La legge prevede che le aziende editoriali che non rispettino la normativa sull’equo compenso decadono dal diritto ai contributi pubblici all’editoria e da ogni altro beneficio pubblico. Ergo, se ne dovrebbe dedurre, che le aziende le quali non hanno contributi pubblici, potranno non applicare le decisioni sull’equo compenso?


L’ultima considerazione riguarda il comportamento delle aziende editoriali. Una volta entrata in vigore la legge potranno aggirarla? Temo, purtroppo, che la risposta sia affermativa. Basterà ricorrere alla cessione del diritto d’autore, per contestare che si tratti di una prestazione di lavoro autonomo. Ma anche chiedere ai propri collaboratori di costituire società di servizi. In questo caso non ci sarebbe più una prestazione di lavoro ma un rapporto di natura prettamente commerciale.


Alla luce di queste prime considerazioni credo che il Sindacato dei giornalisti debba attrezzarsi attraverso tutte le sue componenti, nazionali, territoriali e soprattutto aziendali, per la migliore tutela dei diritti dei giornalisti autonomi, che più che dalla legge, può venire dall’impegno sindacale e contrattuale.

 

 

 

luglio 2024


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di: Alberto Bortolotti

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