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Agroalimentare

26/02/2014

IV° articolo

4. La prelazione agraria

In presenza del diritto di prelazione, qualora il bene da trasferire non venga offerto al titolare del diritto e venga ceduto a soggetti terzi, il prelazionario leso sarà titolare di un diritto di natura economica o reale e che varia a seconda che la prelazione sia di fonte legale, ovvero, convenzionale.


Se la prelazione è convenzionale, ovvero la clausola di prelazione è stata elaborata dalla mera volontà delle parti, il prelazionario leso potrà agire per tutelare i propri diritti solo chiedendo il risarcimento dei danni: avrà cioè diritto ad ottenere la somma che il giudice riterrà equa al fine di soddisfare economicamente il suo diritto leso. Al contrario, se il diritto di prelazione ha fonte legale, il prelazionario leso potrà avvalersi del rimedio lui consegnato dall’ordinamento, consistente nel diritto di riscatto. Si tratta di un diritto potestativo che riconosciuto in determinate circostanze e volto ad elevare la posizione del prelazionario leso, il quale potrà riottenere il bene trasferito a terzi in spregio del suo diritto di prelazione, prevalendo così rispetto al terzo avente causa a titolo oneroso.


La prelazione agraria rientra tra le prelazioni di fonte legale e, conseguentemente, opererà anche la fase del riscatto.

In breve, nell’eventualità in cui il proprietario del fondo agricolo abbia trasferito quest’ultimo ad un terzo, senza preventivamente offrirlo in prelazione all’affittuario insediato sul fondo o al coltivatore diretto confinante, questi ultimi potranno riscattare il bene, ovvero, potranno spossessare il terzo acquirente della proprietà del bene, facendolo così entrate nel proprio patrimonio.

Si attua cioè una sorta di surrogazione nel rapporto dal lato attivo per cui viene estromesso il terzo compratore e nuova parte acquirente del fondo diventerà il prelazionario leso.


Come visto, le prelazioni che riconoscono anche la fase del riscatto (o retratto) si snodano secondo procedimenti complessi, in quanto, sono caratterizzate dall’eventuale step del riscatto, ulteriore rispetto al procedimento tipico di tutte le prelazioni, caratterizzate dalle sole fasi prodromiche della denuntiatio e dell’atto traslativo.

Il recupero reale del bene trasferito senza rispettare la prelazione, operante come visto anche per la prelazione agraria, potrà poi essere effettuato da parte del prelazionario leso, sia nei confronti del terzo acquirente, sia nei confronti dei terzi aventi causa. Come anticipato, infatti, il riscatto ha natura reale e l’effetto che si otterrà all’esito del procedimento sarà quello del ritrasferimento del bene in capo al prelazionario leso.

 

 

 

aprile 2024


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