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Società

13/06/2014

La mediazione per la risoluzione delle controversie civili e commerciali

Il presente contributo si propone la finalità di ripercorrere brevemente le motivazioni e gli aspetti che hanno indotto il legislatore ad introdurre nel nostro ordinamento lo strumento della c.d. “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.


L’istituto è regolato con il decreto legislativo 4 marzo 2010,n. 28 e prevede che, relativamente alle materie enunciate nell’art. 5 della norma, “Condizione di procedibilità e rapporti con il processo”, “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia ….” nelle materia appresso indicate, “… è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ….”. L’esperimento del procedimento in parola, quindi, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale e, il giudice cui è rimesso un procedimento su una delle questioni contemplate dalla norma, se riscontra che non è stato preliminarmente esperito il procedimento di mediazione, deve interrompere il procedimento giudiziario e rimettere la questione in mediazione.


Le materie cui si è fatto prima accenno, per le quali è necessario espletare preliminarmente il procedimento di mediazione, sono quelle in tema di “…. Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari …”.

Lo strumento in parola, tra l’altro, è stato recentemente oggetto di un intervento legislativo, in particolare relativamente all’attuale necessaria assistenza degli avvocati che devono portare ausilio alle parti, fornendo un taglio tecnico al procedimento.


Altresì, la novella ha riformulato parzialmente l’articolo 8 “Procedimento”, prevedendo l’esperimento del c.d. incontro filtro, ovvero, di un primo incontro nel quale viene chiarito da parte del mediatore quale sia la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione: all’esito del primo incontro le parti devono manifestare la propria intenzione di proseguire o meno nella mediazione.


Quanto alla competenza territoriale e alla durata del procedimento, le norme di riferimento sono poi gli articoli 4 “Accesso alla mediazione” e 6 “Durata” del D.Lgs. 28/2010.

In merito a quest’ultimo aspetto, in particolare, è previsto che la mediazione si concluda entro il termine di tre mesi da quando è stato avviato e ciò per evitare che si verifichi con lo strumento della mediazione quello che già accade per i procedimenti giudiziali, ovvero un eccessivo ingolfamento dei procedimenti che non portano benefici al sistema.

Il procedimento si potrà poi concludere con esito negativo, per cui le parti potranno successivamente adire l’autorità giudiziaria, ovvero, con esito positivo mediante la sottoscrizione dell’accordo.

Quest’ultimo potrà essere formulato mediante proposta delle parti, oppure, potrà essere formulato dal mediatore stesso su richiesta di entrambe le parti, a norma dell’art. 11 del provvedimento in commento.


La formulazione della proposta da parte del mediatore, se non accettata, può avere poi riflessi sul pagamento delle spese processuali dovute all’esito del procedimento giudiziale.


L’articolo 13 (Spese processuali) del d.lgs. 28/2010 prevede che “Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.”.


Delineati sommariamente i tratti che contraddistinguono l’istituto, in conclusione appare opportuno evidenziare la ratio dello strumento, ovvero quella di consentire alle parti di risolvere una questione controversa vedendo l’intervento di un terzo imparziale che, senza rendere alcun giudizio, può aiutare le medesime parti a risolvere la questione senza dover attivare un procedimento giudiziale che spesso dura molti anni, presuppone un rilevante esborso di danaro ed importa stress psicologico.


Pertanto, alla luce di quanto affermato appare opportuno consigliare, in ogni caso, l’esperimento del procedimento in parola, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti presso il Ministero della Giustizia.


 

 

 

luglio 2024


EDITORIALE

di: Alberto Bortolotti

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