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Società

05/05/2014

Divorzio breve: un anno

La Commissione Giustizia della Camera nella seduta del giorno 8 aprile 2014 si è occupata della riforma della legge sul divorzio, Legge 1 dicembre 1970, n. 898, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 3 dicembre 1970.

In tale seduta è stato approvato, con l’unanimità dei consensi, il testo base del disegno legge volto a novellare la materia del divorzio.


In particolare, l’articolo 3 della richiamata legge 898/1970 prevede oggi che Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi” ….. a condizione che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.”.

Pertanto, una volta che i coniugi si siano separati, per poter poi ottenere una sentenza di divorzio, oggi occorre che i predetti siano rimasti separati per almeno tre anni, senza interruzione.


Il testo di legge attualmente sottoposto all’attenzione degli organi parlamentari, invece, prevede la riduzione del richiamato termine di tre anni ad un solo anno.

Tale novità ha certamente il pregio di ridurre tutte quelle situazioni, spesso fonte di dolore, nelle quali si trovano i coniugi separandi, i quali hanno già deciso di porre fine ad un pregresso legame che non può più proseguire essendo venuti meno gli elementi di condivisione che avevano portato alla scelta di contrarre matrimonio e, spesso, per le gravi difficoltà di convivenza venutesi a creare.


Qualora due soggetti decidano infatti di porre fine al matrimonio, dover attendere tre anni tra la separazione ed il divorzio è apparso agli occhi di molti come elemento antistorico in quanto raramente i predetti decideranno di fare un passo indietro.

E così si è giunti all’apprezzabile proposta di ridurre ad un anno detto termine.


Nell’eventualità in cui vi siano figli minori, il testo di riforma prevede poi che il termine già diminuito ad un anno sia ulteriormente ridotto a nove mesi.

Presumibilmente detta circostanza è motivata dal voler accorciare il periodo patologico che può avere ripercussioni anche sulla prole, cercando così di rendere un evento di per sé già molto difficile, il meno doloroso possibile per i figli.

In ogni caso, la novella prevede che il richiamato termine di un anno o di nove mesi dovrà essere computato dal deposito della domanda di separazione e non, invece, come succede oggi, dalla comparizione dei coniugi separandi innanzi al presidente del tribunale ove pende il procedimento di separazione.


Infine, l’intervento riformatore prevede anche la riscrittura di parte dell’articolo 191 cod.civ., relativamente alla previsione che la comunione dei beni si scioglierà già nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il giudice autorizza i coniugi a vivere separati.


 

 

 

luglio 2024


EDITORIALE

di: Alberto Bortolotti

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