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Economia

03/03/2014

La surroga del mutuo

L’istituto della surroga trova fonte legislativa nel codice civile negli articoli 1201-1203, tuttavia, lo strumento è regolato anche in norme speciali. A tal fine, si può richiamare la c.d. surroga nel contratto di mutuo e la relativa portabilità dell’ipoteca.


Preliminarmente, prima di analizzare il tema da ultimo proposto, è opportuno rendere una breve definizione di surroga. Si tratta della sostituzione di uno degli elementi che contraddistinguono il rapporto originario. La surroga del mutuo, in particolare, attiene a quel particolare schema negoziale con il quale il contratto di mutuo viene traslato da un soggetto ad un altro. La sostituzione si attua relativamente alla parte mutuante, generalmente un istituto di credito, che acquista la posizione contrattuale già in capo al proprio dante causa, generalmente un altro istituto creditore.


Con la surroga, regolata con il Decreto Bersani, Legge 2 aprile 2007, n. 40, si pone quindi in essere un’operazione con la quale un mutuo si sposta da una banca (originaria) ad una diversa banca. Taluni elementi del contratto rimangono però invariati, ovvero, la parte mutuante (cioè chi è ricorso al credito), il bene immobile concesso in garanzia, il grado della garanzia ipotecaria. Invece, oltre al soggetto mutuante, varieranno altri elementi del contratto, quali il tasso di interesse, il capitale mutuato, il capitale garantito con l’iscrizione ipotecaria, nonchè la durata del rapporto, per far taluni esempi. Per stipulare una surroga, inoltre, occorre ricorrere alla medesima forma del contratto già utilizzata per il primo contratto surrogato.


Quali sono le ragioni che possono portare alla stipula del contratto di surroga in parola?


Sicuramente un tasso di interesse più conveniente, ovvero, la modifica del tasso, ad esempio il passaggio da tasso variabile a tasso fisso o viceversa, ovvero ancora, la modifica dell’ammontare delle rate.

Lo scenario che contraddistingue le attuali contrattazioni quotidiane è caratterizzato da una grande offerta di prodotti, anche finanziari, e quindi, un contratto che poteva risultare conveniente dieci anni fa oggi può non esserlo più: in un simile contesto, il legislatore, riconoscendo lo schema negoziale della portabilità del mutuo, ha concesso ai consumatori la facoltà di modificare il rapporto di mutuo stipulato anni addietro, contraendo un nuovo negozio, in sostituzione del precedente, maggiormente conveniente e salvaguardando alcuni elementi tipici del primo (quale il grado dell’ipoteca).


Appare quindi molto conveniente oggi per i singoli contraenti analizzare le condizioni originarie del contratto già stipulato, valutando eventualmente la possibilità di migliorarne le condizioni passando da un istituto ad un altro.


 

 

 

febbraio 2026


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