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TESTO DI

Alfonso Umberto Calabrese

Riforma del reato di diffamazione con il mezzo della stampa

Il disegno di legge numero 925 atto camera di iniziativa del deputato Costa Enrico di diffamazione con il mezzo della stampa è stato approvato dalla Camera dei Deputati.

 

Il 13 maggio 2013 era stato presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge di modifica alle norme del codice penale e di procedura penale in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

 

Si tratta di un testo di proposta di legge unificato in quanto racchiude in se diverse proposte di legge che hanno animato il dibattito in questi due anni a partire dalla precedente legislatura, una riforma molto importante posto che sono anni che si chiede al Parlamento di intervenire per disciplinare la materia con una normativa più equilibrata ed innovativa rispetto a quella vigente.

 

Questa riforma è finalizzata a garantire diritti di "rilevanza costituzionale" evitando di esporre il giornalista, nell'esercizio della professione, a notevoli rischi che potrebbero comprimere l'esercizio al diritto di cronaca, alla libertà di espressione e di critica, facendolo soggiacere al timore di norme punitive eccessive.

 

L'iter  iniziato con l'approvazione del provvedimento alla Camera dei Deputati è irto di difficoltà data la delicatezza del tema e della necessità di bilanciare due contrapposte esigenze di garanzia, quella della tutela dell'onore del cittadino offeso dalla notizia diffamatoria e quella del libero esercizio da parte del giornalista al diritto di cronaca, alla libertà di espressione e di critica.

 

I punti qualificanti della riforma licenziata dalla Camera dei Deputati lo scorso 17 ottobre li possiamo così riassumere:

 

niente più carcere per chi diffama a mezzo stampa, ma esclusivamente una multa che va dai 5 mila ai 10 mila euro. Se il fatto attribuito è consapevolmente falso, la multa sale da 20 mila a 60 mila euro. Alla condanna è associata la pena della pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva, vi sarà anche l’interdizione da uno a sei mesi dalla professione. La rettifica sarà valutata dal giudice come causa di non punibilità.

 

Le rettifiche delle persone offese devono essere pubblicate senza commento e risposta menzionando espressamente il titolo, la data e l’autore dell’articolo diffamatorio. Il direttore dovrà informare della richiesta l’autore del servizio. In caso di violazione dell’obbligo scatta una sanzione amministrativa da 8 mila a 16 mila euro.

 

Nella legge sulla stampa rientrano ora anche le testate giornalistiche online e radiofoniche.

 

Nella diffamazione a mezzo stampa il danno sarà quantificato sulla base della diffusione della testata, della gravità dell’offesa e dell’effetto riparatorio della rettifica. L’azione civile dovrà essere esercitata entro due anni dalla pubblicazione.

 

Fuori dei casi di concorso con l’autore del servizio, il direttore o il suo vice rispondono non più ‘a titolo di colpa’ ma solo se vi è un nesso di causalità tra omesso controllo e diffamazione, la pena è in ogni caso ridotta di un terzo. E’ comunque esclusa per il direttore al quale sia addebitabile l’omessa vigilanza l’interdizione dalla professione di giornalista. Le funzioni di vigilanza possono essere delegate, ma in forma scritta, a un giornalista professionista idoneo a svolgere tali funzioni.

 

In caso di querela temeraria, il querelante può essere condannato al pagamento di una somma da mille a 10 mila euro in favore delle casse delle ammende.

 

Non solo il giornalista professionista ma ora anche il pubblicista potrà opporre al giudice il segreto sulle proprie fonti.

 

Anche per l’ingiuria e la diffamazione tra privati viene eliminato il carcere ma aumenta la multa (fino a 5 mila euro per l’ingiuria e 10 mila per la diffamazione) che si applica anche alle offese arrecate in via telematica. La pena pecuniaria è aggravata se vi è attribuzione di un fatto determinato. Risulta abrogata l’ipotesi aggravata dell’offesa a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

 

Il provvedimento approvato è stato trasmesso il 18 ottobre u.s. all'esame del Senato in prima lettura per il prosieguo dell'iter legislativo.