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Alfonso Umberto Calabrese

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U.S.

La Mediazione e Conciliazione oggi dopo la sentenza della Corte Costituzionale sentenza 6 dicembre 2012, n. 272

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2012, n. 272, ha dichiarato l’illegittimità, per eccesso di delega legislativa, dell’art. 5, primo comma, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, istitutivo della mediazione nelle controversie civili e commerciali, in ordine alla previsione per legge del carattere di obbligatorietà  della mediazione nelle controversie civili e commerciali, in quanto l'attuazione della direttiva europea n. 52 del 2000, recepita dalla legge delega n. 69 del 2009 con l'articolo 60 non disponeva aspetti di obbligatorietà della mediazione civile e commerciale, profilo invece introdotto dal legislatore italiano nel decreto legislativo n. 28 del 2010 che ha "ecceduto nel potere di delega legislativa".

 

Già dal primo comunicato stampa della Corte Costituzionale sul tema si è scatenato un vero e proprio putiferio di dichiarazioni pro e contro l'istituto  della mediazione civile e commerciale, alcune autorevoli e meritevoli di riflessione, altre, purtroppo, molto meno autorevoli, ma apportatrici soltanto di prezzolati interessi di tutele lobbistiche o di caste professionali.

 

I commenti seri ed autorevoli hanno evidenziato come la sentenza numero 272 del 6 dicembre 2012 non è contro l'istituto dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione, ma contro quanto deliberato dal Parlamento in termini di "difetto di delega" per aver introdotto nel decreto legislativo n. 28 del 2010 per alcune materie  condominio, diritti reali, divisione,  successioni ereditarie, patti di famiglia,  locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno da responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, una "condizione di procedibilità" per cui l'azione civile davanti al giudice ordinario non poteva essere intrapresa senza il preventivo ricorso ad un organismo di mediazione; condizione questa di "obbligatorietà" per le dette materie, produttiva di effetti per le parti anche nella successiva fase di esercizio dell'azione civile davanti al giudice ordinario.

 

Infatti la sentenza della Corte Costituzionale  per effetto del contestato principio del "difetto di delega" in tema di obbligatorietà ne ha fatto discenderne anche "il venir meno di quelle sanzioni pecuniarie" previste dal decreto lgs. n. 28 del 2010 nei confronti della parte che non partecipa al procedimento di mediazione.

La mancata sanzione è correlata al venir meno dell'obbligatorietà nel momento in cui la mediazione ritorna in un alveo facoltativo.

 

Il principio generale rimasto salvo è l'accesso per chiunque alla mediazione civile e commerciale in tema di diritti disponibili, per cui rimane in vita la struttura del decreto lgs. numero 28 del 2010; certo è che questa sentenza,  in un contesto politico governativo drammatico per il nostro paese che genera profonda incertezza di governabilità e produce una totale paralisi istituzionale e legislativa, sicuramente ha diminuito gli effetti deflattivi che la mediazione civile e commerciale stava già producendo, sul punto basta verificare i dati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia per rendersene conto.

Oggi i danni irreversibili si ridondano con immediatezza sul sistema giudiziario civile, ormai collassato, che continua ad accumulare inefficienza e ritardi con conseguenti ulteriori danni ai cittadini e alle imprese, all'erario per gli esborsi per risarcimenti in tema di equa riparazione da lungaggini processuali, nonché da incalcolabili danni di affidabilità del nostro paese in termini di efficienza ed efficacia del sistema giudiziario civile che allontana gli investimenti stranieri con ulteriore aggravi per la nostra debolissima economia.

La giustizia italiana versa in una situazione a dir poco “allarmante”ed è puntualmente denunciata, dati alla mano, anno dopo anno nelle relazioni dei Procuratori Generali, dei Presidenti delle Corti d’Appello nelle solenni manifestazioni di apertura dell’anno giudiziario.

Condanne per l’Italia giungono dall’U.E., Corte di Giustizia Europea e Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che ribadiscono insistentemente che “l’eccessiva lungaggine delle procedure giudiziarie in Italia necessita con urgenza di una sollecita riforma della legge”.

Oltre i confini dell’Euro zona, dati preoccupanti provengono dalla Corte Internazionale di Giustizia, organo delle Nazioni Unite che con i rapporti del Doing Business della Banca Mondiale e del Cepej (Consiglio d’Europa) impietosamente fotografano il disastro giudiziario italiano.

 

Da ultimo non di scarsa rilevanza il venir meno di una prospettiva di lavoro per i tantissimi giovani laureati, oggi purtroppo disoccupati,  che nella mediazione civile e commerciale avevano posto un briciolo di speranza; non bisogna dimenticare che la mancanza di prospettive di lavoro in tema di mediazione già oggi coinvolge  oltre quarantamila mediatori professionisti espressione di tante categorie professionali, nonché 983 organismi  e 383 enti di formazione accreditati al Ministero della Giustizia.

 

Se in Italia per "merito" della classe politica tutto langue ed il paese sprofonda in una crisi strutturale senza speranza di crescita economica, in Europa si va avanti, infatti il Parlamento Europeo ha approvato in data 12 marzo 2013 PROG. 438, in tema di mediazione civile e commerciale, una ulteriore direttiva ADR ed un regolamento ODR, entrambi approvati a larghissima maggioranza, la direttiva con 617 voti favorevoli, 51 contrari e 5 astenuti, ed il regolamento ODR con 622 voti favorevoli, 24 contrari e 32 astenuti.

Sia la direttiva ADR che il regolamento ODR mirano a tutelare con un rapido risarcimento, con l'utilizzo di strumenti informativi, in tempi solleciti e con procedure di mediazione di durata breve sia i consumatori che i commercianti in materia di e-commerce.

Le disposizioni approvate dal Parlamento Europeo vincoleranno tutti gli stati membri ed entreranno in vigore entro 20 giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e dovranno essere applicate dagli stati membri nei successivi 24 mesi.

 

Comunque uno spiraglio di luce, seppur flebile, brilla in lontananza, infatti c'è attenzione per la mediazione civile e commerciale tant'è che nella relazione dei saggi Mario Mauro, Valerio Onida, Gaetano Quagliariello, Luciano Violante, datata 12 aprile 2013,  nominati dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, alla pagina 21 punto 26 in tema di giustizia civile "......si propone: l'instaurazione effettiva di sistemi alternativi (non giudiziari) di risoluzione delle controversie, specie di minore entità, anche attraverso la previsione di forme obbligatorie di mediazione (non escluse dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale - sent. n. 272 del 2012 - che ha dichiarato illegittima una disposizione di decreto legislativo che disponeva in questo senso, ma solo per carenza di delega); questi sistemi dovrebbero essere accompagnati da effettivi incentivi per le parti e da adeguate garanzie di competenza, di imparzialità e di controllo degli organi di mediazione;......."; rileviamo che anche nel programma dell'attuale governo di larghe intese si pone l'accento sulla urgente necessità di rivedere l'istituto della mediazione sia per i fini deflattivi della giustizia civile e sia per arginare l'aumento esponenziale, ormai fuori controllo, delle spese per risarcimento in materia di equa riparazione che incidono sul bilancio dello stato.

Oltre l'azione governativa si riscontrano nei due rami del parlamento numerose iniziative di legge per riavviare in tempi rapidi l'istituto della mediazione e conciliazione civile e commerciale.

Questo ribollire di progetti e proponimenti lascerebbe ben sperare nell'immediato futuro, staremo a vedere se dalle parole si riuscirà a passare ai fatti dando ai cittadini risposte concrete sui problemi della giustizia civile.