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Economia

05/05/2014

Il “trust”: termine anglosassone che significa “fiducia”

Un breve inquadramento dell’istituto

Sempre più nelle contrattazioni quotidiane si sta diffondendo la stipula di atti istitutivi di trust, poi dotati di beni (contestualmente alla stipula dell’atto istitutivo o con successivo atto di conferimento di beni).


Tale strumento, di origine anglosassone e, quindi, proveniente da un sistema di common law, prevede che uno o più soggetti, qualificati come disponenti, istituiscano un trust conferendovi e segregandovi tutti o parte dei propri beni, al fine del perseguimento della finalità enunciata nell’atto istitutivo, la quale può essere di vario genere.

Il termine “trust” sta a significare “fiducia” e, come tale, enuncia quel particolare rapporto che si crea a seguito dell’affidamento di beni al trustee.

Tale ultima figura, di fatto, svolge la funzione di amministratore del trust: il trustee compie tutte quelle attività volte a realizzare la finalità propria dello strumento.


A mero titolo esemplificativo si possono richiamare lo scopo volto a tutelare la famiglia, oppure, quello finalizzato a regolare il passaggio generazionale dell’impresa (un po’ come accade per il patto di famiglia), la liquidazione dell’impresa, destinando i beni segregati nello strumento alla liquidazione dei creditori sociali (tale ultima finalità è però discussa in quanto lo strumento non può essere predisposto per aggirare le norme in tema di liquidazione), il trust c.d. antimafia (come astrattamente ammesso da una sentenza del Consiglio di Stato del giorno 7 marzo 2013, n. 1386) e tante altre finalità che possono essere del genere più vario.

Di fatto, a seguito della segregazione di beni in trust, il patrimonio conferito viene vincolato nello strumento per perseguire la finalità enunciata nel titolo e, nel momento del decorso del termine di durata del trust, oppure, una volta realizzato lo scopo del trust, i beni verranno poi trasferiti ai c.d. beneficiari finali.


La figura del trustee, in particolare, può poi coincidere con quella del disponente: in questo caso si parla di trust autodichiarato. Alternativamente, il trustee può essere nominato nella persona di un terzo estraneo il quale gestirà i beni ivi vincolati, eventualmente sotto la vigilanza di un guardiano, se nominato.

Estremamente importante è poi il contenuto dell’articolo 2 della Convenzione de L’Aja del giorno 1 luglio 1985, in tema di trust (norma che regola l’istituto), relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore l’1 gennaio 1992.


Il richiamato articolo 2 è del seguente tenore:


Ai fini della presente Convenzione, per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente –con atto tra vivi o mortis causa- qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:

a.I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;

b.I beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee;

c.Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.


Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust.

Da tale norma si evincono le caratteristiche più importanti dell’istituto oggetto del presente breve intervento: la segregazione, la massa distinta rispetto al patrimonio del trustee (da alcuni qualificato come intestatario fiduciario del bene), il regime di gestione volto a perseguire lo scopo enunciato, la legge applicabile, la fonte del vincolo che può essere regolata per atto tra vivi o anche mediante testamento.

Estremamente importante è poi l’aspetto della legge applicabile.

Dal momento che in Italia manca una norma ad hoc di diritto interno che regoli il trust, l’operatore dovrà far riferimento ad una legge straniera (e sarà in base a quella che verrà disciplinato l’intero strumento).


In ogni caso, l’istituto ha avuto un riconoscimento implicito nel nostro ordinamento e ciò mediante l’emanazione dell’art. 2645 ter cod.civ., sulla trascrizione dei vincoli di destinazione, nonché a seguito di alcune circolari rese dall’Agenzia delle Entrate in materia (ad esempio la circolare 48/E del 2007).


Infine, recentemente, sotto il profilo fiscale, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza del 31 gennaio 2014, n. 1002, ricollegando lo schema del trust a quello del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 cod.civ., ha precisato che l’atto istitutivo di trust ed i relativi atti di dotazione di beni in trust scontano l’imposta fissa di registro: sarà soggetto alle proporzionali imposte solo il trasferimento dei beni già segregati dal trust ai beneficiari finali in quanto, anteriormente a detto evento, di fatto non si attua alcun effetto traslativo.

 

 

 

aprile 2024


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